Con pronuncia del 14 novembre 2017, la Suprema Corte di Cassazione si è espressa su una questione attuale e fortemente diffusa: la mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento al figlio, disposta in conseguenza di sentenza di separazione o divorzio dei coniugi.
La Corte, con pronuncia n. 51913/2017, ha statuito che, nel processo penale diretto all'accertamento del reato di omesso versamento dell'assegno di mantenimento del figlio, il genitore con il quale quest'ultimo sia convivente, può costituirsi in proprio parte civile.
Il perché è spiegato dai giudici di legittimità: il genitore convivente con il figlio avente diritto al mantenimento, ha diritto ha ricevere un contributo dall'altro genitore per le spese necessarie al materiale sostentamento della prole.
Tale diritto del genitore è autonomo oltre che concorrente con quello del figlio, dal momento che il genitore in questione sopporta l'onere di mantenimento di un soggetto che non è autonomo economicamente, ossia il minore.
Normativamente, la disciplina relativa all'obbligo di mantenimento dei figli si rinviene dal combinato disposto della L. N. 54/2006, che ha introdotto l'istituto dell'affidamento condiviso dei figli e l'art. 12 L. N. 898/1970, il quale prevede un regime sanzionatorio per il coniuge divorziato che si sottragga all'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento disposto in favore dei figli per il loro mantenimento e la loro istruzione e di quello accordato dal Tribunale in favore del coniuge, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge.
La suddetta norma delinea un reato di tipo omissivo quindi, consistente nell'inosservanza di un obbligo di corresponsione della somma o valore disposto dal Giudice.
La Corte di Cassazione, con la succitata sentenza, ha introdotto, però, una novità di non poco conto.
Infatti se l'interesse leso dal comportamento omissivo è quello del minore, i giudici di legittimità hanno affermato che anche il genitore affidatario possieda un diritto autonomo e concorrente a ricevere il disposto assegno di mantenimento.
Questo in quanto il titolare del credito è si il minore - che di fatto beneficia per mantenimento e istruzione alla somma corrisposta dall'altro genitore -, ma anche l'ex coniuge in quanto titolare del diritto a ricevere un contributo per le spese necessarie al mantenimento materiale del figlio.
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