Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ne confermano la conservazione in caso di instaurazione di nuova convivenza
Contestualmente alla pronuncia con cui dispone la cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero il suo scioglimento, il Giudice può comunque prevedere che in capo ad uno dei due coniugi permanga l'obbligo di corresponsione di un assegno, ovvero quello divorzile.
Diverso quanto a funzioni, rispetto all'assegno di mantenimento erogato nell'ambito del procedimento di separazione personale, quello divorzile fonda la propria ragione nella c.d. "solidarietà post coniugale" e alla sua funzione "compensativa" di soccorrere economicamente, anche dopo lo scioglimento del vincolo del matrimonio, la persona con la quale si era realizzata la comunione di vita materiale e morale che non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
Ma cosa accade quando il soggetto beneficiario dell'assegno divorzile passa a nuove nozze?
Secondo l'art. 5 L.N. 898/1970 l'obbligo di corresponsione dell'assegno di divorzio cessa automaticamente se il coniuge beneficiario contrae un nuovo matrimonio.
Ci si è chiesti però se la medesima regola possa applicarsi al caso di avvio di una nuova convivenza che risponde a regole diverse rispetto a quelle proprie del matrimonio.
Poiché sul punto la Corte di Cassazione ha assunto orientamenti spesso contrastanti, nel 2021 le Sezioni Unite con sentenza n. 32198 del 05/11/2021, sono intervenute risolvendo la questione con il principio di diritto secondo cui l'ex coniuge possa conservare il diritto a percepire l'assegno divorzile anche in caso di instaurazione di una nuova convivenza.
L’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, che sia giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno.
Qualora sia giudizialmente accertata l’instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l’ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche all’attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell’ex coniuge, in funzione esclusivamente compensativa.
La componente compensativa dell’assegno di divorzio, volta appunto a compensare l’ex coniuge per le rinunce fatte a favore della famiglia, non è ancorata alla nuova condizione di vita dell’ex coniuge e, dunque, deve continuare ad essere corrisposta e quantificata anche in relazione alla durata del matrimonio.
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