Il legislatore, con D.Lgs. 151/2001, ha già da tempo previsto, per ciascuno dei genitori dipendenti, la possibilità di chiedere al datore di lavoro la c.d. astensione facoltativa o congedo parentale per garantire l'assistenza ai figli, assicurando comunque la conservazione del posto di lavoro e, in alcuni casi, la retribuzione.
Il D.L. n. 30 del 13/03/2021 (convertito in L.N. 61/2021 del 12/05/2021) all'art. 2 ha però previsto un'ulteriore congedo straordinario indennizzato, il c.d. Congedo 2021 per genitori a favore dei genitori lavoratori dipendenti per figli conviventi minori di anni 14, nonché per figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992.
La Circolare INPS numero 63 del 14 Aprile 2021 illustra dettagliatamente le condizioni ed i presupposti relativi al Congedo 2021, chiarendo che il beneficio può essere fruito per periodi di infezione da SARS COVID-19 del figlio, di quarantena da contatto, di DAD, nonché di chiusura del centro diurno assistenziale ricadenti nell'arco temporale dal 13 marzo 2021 al 30 giugno 2021.
Si precisa però che per i dipendenti i cui figli hanno un’età compresa tra i 14 e i 16 anni non è previsto alcuno aiuto economico, ma solo la possibilità di assentarsi dal lavoro senza rischiare il licenziamento.
Nel dettaglio, l'articolo 2:
- al comma 1 accorda al lavoratore dipendente che sia genitore di figlio minore di 16 anni, alternativamente all’altro genitore, di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da Sars-Cov- 2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto;
- al comma 1 bis concede il beneficio di cui al comma 1 ad ambedue i genitori di figli di ogni età, portatori di disabilità accertata (art. 3, commi 1 e 3, L. n. 104/1992), con disturbi specifici dell’apprendimento (riconosciuti ex L. n. 170/2010), ovvero con bisogni educativi speciali;
- al comma 2 statuisce che, nelle sole fattispecie ove la prestazione lavorativa non può essere svolta in modalità agile, il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di 14 anni, in modo alternativo all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da Sars-Cov-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio;
- Il comma 3 riconosce per i periodi di astensione fruiti ai sensi del comma 2, in luogo della retribuzione, nel limite di spesa di cui al comma 8 dello stesso art. 2, un’indennità pari al 50% della retribuzione medesima.
I diritti summenzionati risultano in linea di massima esclusi nell’ipotesi in cui l’altro genitore non svolga attività lavorativa, ovvero risulti sospeso dal lavoro.
Per i lavoratori autonomi (ivi compresi i titolari di rapporti collaborazione coordinata e continuativa), il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico (ivi compreso il personale della polizia locale) e i lavoratori dipendenti del settore sanitario (pubblico e privato accreditato), la possibilità di fruire, entro il 30 giugno 2021 ed in alternativa al lavoro agile ed ai congedi summenzionati, con indennità o senza, della corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting o di servizi integrativi per l’infanzia, in caso di un figlio convivente minore di anni quattordici, per i periodi di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza, di infezione da Covid-19 o di quarantena disposta a seguito di contatto.
Le modalità operative per accedere a questi benefici sono stabilite dall'INPS.
Tali misure si applicano sino alla data del 30 giugno 2021.
Avv. Cristina Sportelli
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